Il 5 febbraio 2020 il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla promozione della lettura. A prescindere da tutto, occorre dire che il fatto che il Parlamento, praticamente all’unanimità abbia promosso un provvedimento che riguarda la lettura e i libri, è una cosa molto significativa e per nulla scontata, a maggior ragione in questo momento di grandi contrasti e confusione politica.
La Legge interviene su un tema molto importante, quale l’accesso dei cittadini alla Cultura, connesso evidentemente con la capacità di fasce sempre più ampie di cittadini di vivere con consapevolezza le sfide della contemporaneità. Si tratta dunque di una questione decisiva per la qualità stessa della democrazia.
La situazione di partenza si presenta abbastanza critica. Come è noto, l’Italia presenta un significativo e preoccupante ritardo, rispetto ai Paesi a noi comparabili, riguardo all’abitudine alla lettura di libri (o dispositivi paragonabili). Inoltre, anche su questo tema, nel nostro Paese persistono fortissimi squilibri territoriali – a danno in particolare delle regioni meridionali e della aree meno urbanizzate – che continuano ad aggravarsi.
Pertanto, sulla base di simili considerazioni, un intervento legislativo statale nel settore della promozione del libro e della lettura appare assolutamente opportuno.
Nel merito del testo, le misure più significative previste sono:
Piano nazionale per la promozione della lettura (art. 2)
Il Mibact, di concerto con il MIUR, previa intesa in Conferenza unificata Stato-Regioni Enti Locali, avrà il compito di adottare ogni tre anni con proprio decreto il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura. La predisposizione della proposta del Piano, il coordinamento e l’attuazione delle attività nonché il monitoraggio e la valutazione sono affidati al Centro per il libro e la lettura (Cepell). La copertura finanziaria è data da un Fondo specifico istituito presso il Mibact, che per ora vale 4.350.000 annui. Considerato che il Fondo già esistente, istituito due anni fa, vale 4 mln di euro, in questo caso l’incremento delle risorse a disposizione è veramente minimo. Tra le altre cose gli obiettivi del Piano, che la Legge elenca puntigliosamente, sono vari e ambiziosi, e sicuramente per affrontarli occorrerà prevedere risorse ben più significative delle attuali.
Patti locali per la lettura (art. 3)
I Comuni e le Regioni aderiscono agli obiettivi del Piano d’Azione nazionale attraverso lo strumento del Patto locale per la lettura – già ampiamente sperimentato nel progetto “Città che legge”, promosso dal Cepell in collaborazione con Anci – che consente di stabilire un sistema di cooperazione fra i soggetti pubblici (biblioteche, scuole, ecc) e privati (librerie, associazioni ecc) impegnati nella filiera della lettura.
Capitale italiana del libro (art. 4)
A partire dall’anno 2020 viene conferito annualmente dal Consiglio dei Ministri, tramite una apposita selezione, il titolo di Capitale italiana del libro. Il titolo è conferito dal Consiglio dei ministri, all’esito di una apposita selezione sulla base dei progetti inviati dalle città che si candidano. I progetti della città designata Capitale italiana del libro sono finanziati con 500.0000 euro. Questa misura sembra voler anche intercettare e rafforzare quel fenomeno, sviluppatosi negli ultimi anni, per cui eventi e azioni di promozione del libro e della lettura diventano anche fattore di attrazione per le Città che li ospitano.
Promozione della lettura a scuola (art. 5)
Questo articolo stabilisce che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, hanno fra i propri compiti anche quello di promuovere la lettura. A tale scopo è previsto che gli uffici scolastici regionali debbano individuare, con appositi bandi, la “scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado” all’interno delle reti del medesimo ambito territoriale. Questa “scuola polo”, con le risorse “eventualmente disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura”, può promuovere collaborazioni tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali. La “scuola polo” può inoltre organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. Per tale scopo la legge prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020 e il 2021. Come è evidente in questo articolo la sproporzione fra le ambizioni e le risorse disponibili è decisamente ampia.
Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale (art. 6)
Viene prevista l’istituzione di una Carta della cultura, del valore di 100 euro l’anno, che può essere utilizzata per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. I requisiti per l’assegnazione della Carta e le relative modalità di rilascio sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Questa misura – per cui è prevista una copertura finanziaria di un milione di euro l’anno – è certamente positiva, anche se c’è sempre da chiedersi quanto tali iniziative contribuiscano ad allargare la platea dei lettori e quanto invece servano solo come incentivo a chi già legge.
Sconti sul prezzo dei libri (art. 8)
Qui ci troviamo di fronte all’articolo come è noto più controverso e discusso della nuova norma. La parte più importante riguarda la modifica della “Legge Levi” del 2011, che impone una diminuzione dello sconto massimo applicabile sui libri – sia dalle librerie che dalle piattaforme digitali – dal 15 al 5 per cento e, solo per i libri adottati dalle scuole come libri di testo, dal 20 al 15 per cento. Questi limiti massimi di sconto non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche. Ci sono poi anche delle restrizioni sui vari tipi di vendite promozionali praticabili dai vari soggetti. Si tratta di un provvedimento molto richiesto dalle librerie (in particolare quelle piccole e “indipendenti”) che soffrono terribilmente la concorrenza dei grandi operatori online, a cominciare dal colosso Amazon, ma anche quella di molti “grandi” editori, che spesso offrono al 15% di sconto sui propri siti e sulle catene di librerie collegate persino le novità editoriali, in un modo che mette oggettivamente in difficoltà i piccoli esercizi, a cui i libri vengono in generale forniti dai distributori con il 30% di margine. Comunque, al di là dei punti di vista non sempre conciliabili, per valutare appieno l’effetto di queste innovazioni – che peraltro allineano l’Italia ai maggiori paesi europei – occorrerà applicarle per un periodo sufficiente (direi almeno un anno).
Misure a favore delle librerie (artt. 9 e 10)
La legge prevede l’istituzione presso il Mibact di un Albo delle librerie di qualità, a cui possono iscriversi, presentando apposita domanda, le librerie che “assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione della lettura” e che aderiscano ai Patti locali per la lettura. L’iscrizione all’Albo, che verrà disciplinato da un decreto ministeriale, consente alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».
Inoltre è previsto un significativo incremento del limite di spesa relativo al credito d’imposta di cui possono usufruire le librerie (anche quelle di seconda mano) per “ammortizzare” alcune spese ( IMU, TASI e TARI, eventuali spese di locazione ecc), che passa dagli attuali 5 mln a 8.250.000 annui.
In conclusione, questo provvedimento, molto atteso, non risolverà certamente tutti i problemi del settore, ma rappresenta comunque un segnale molto positivo, anche solo perché finalmente (quasi) tutte le “cose da fare” sono almeno definite ed elencate. Occorrerà applicarlo al meglio, aumentandone al più presto la dotazione finanziaria (per ora, diciamolo, molto limitata rispetto alle ambizioni e ai bisogni), e bisognerà anche dotare il Centro per il libro del Mibact – che in pochi anni a causa dei pensionamenti è passato più o meno da 40 a 10 dipendenti – delle risorse e del personale necessario a svolgere i tanti nuovi compiti che la legge gli assegna.
La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo (ed entrerà in vigore il 25 marzo).