Dall’Art-Bonus importanti opportunità per il sostegno della Cultura

Pubblico qui una nota tecnica che abbiamo preparato in Anci per aiutare i Comuni ad attuare proficuamente il provvedimento denominato Art-Bonus

art-bonus-300x225Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha introdotto recentemente delle importanti novità in materia di erogazioni liberali applicate ai beni culturali, con il provvedimento denominato Art-bonus, che incentiva le donazioni private (di aziende e singoli cittadini) attraverso un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato. Il provvedimento è contenuto nel Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).

Affinché questa opportunità per reperire risorse a favore della Cultura possa essere conosciuta dai cittadini e applicata anche a favore dei Comuni, è necessario – visto anche la novità del provvedimento – che le amministrazioni provvedano a pubblicizzarne i contenuti e le modalità di utilizzo, con specifiche campagne di sensibilizzazione.

In particolare, sarebbe auspicabile inserire in evidenza sul proprio sito istituzionale, nonché su quelli delle istituzioni culturali che possono essere destinatari delle donazioni, una specifica sezione contenente le procedure per effettuare le donazioni, l’elenco dei soggetti e degli interventi su cui è possibile effettuare le donazioni (che andrebbero preliminarmente determinati dal Comune in base alle fattispecie previste dal decreto “Art – Bonus”), le modalità con cui effettuare la donazione, oltre ai riferimenti telefonici ed email a cui rivolgersi per informazioni. Nella stessa sezione del sito si potrà poi dare opportuna informazione sui contributi raccolti e sulle modalità del loro utilizzo (come prevede la legge).

In linea di massima il modo più semplice per effettuare la donazione sarebbe tramite un bonifico bancario con la causale ben specificata (ad esempio: “donazione a favore della biblioteca comunale di …”; oppure “donazione a favore del restauro del monumento … eseguito dal Comune …”). La ricevuta andrebbe poi conservata dal cittadino ed esibita in sede di dichiarazione dei redditi per avere diritto allo sgravio fiscale tramite credito d’imposta.

Il provvedimento è già in vigore, per cui sarebbe opportuno informare i cittadini e le imprese in modo da renderli in grado di fare le donazioni a valere dall’anno fiscale 2014.

Maggiori dettagli per quanto riguarda le questioni fiscali si posso trovare nella Circolare della Agenzia delle Entrate, n. 24E del 31 luglio 2014 – disponibile all’indirizzo: www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1407330807745_Circolare_24_E_del_31_luglio_2014.pdf

Di seguito indichiamo in modo schematico le disposizioni contenute nella Legge.

Credito d’imposta del 65% per le donazioni a favore di:

– Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro dei beni culturali pubblici;

– Musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici (per il loro sostegno o per specifiche attività);

Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche (per il loro sostegno o per specifiche attività).

Il credito d’imposta è riconosciuto:

Alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limiti del 15% del reddito imponibile;

Ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (per le imprese è utilizzabile in compensazione).

Obbligo per i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; devono provvedere altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con una apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.

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